Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

l formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Soggetti tenuti al formulario

Da quanto disposto all’art.193, del D.lgs. n. 152/2006, discende che l’obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un “Ente” o “Impresa”. Il formulario sostituisce tutti i documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compreso il modello “F” di cui al DM 16 maggio 1996, n. 392, per gli oli minerali usati.
Il formulario non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose previste dalla normativa ADR.

Esenzioni al formulario

L’obbligo del formulario non si applica:

  • ai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. n) e dall’art. 193, comma 4, D.lgs. 152/2006;
  • ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs. 152/2006);
  • al trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4-bis, D.lgs. 152/2006);
  • alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006);
  • alla movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 9, D.lgs. 152/2006).

ATTENZIONE: al momento la normativa ambientale non definisce cosa si intende per ‘occasionale e saltuario’.

Struttura e modelli

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22″.

Numerazione e stampa

I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

I formulari devono essere numerati progressivamente, anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Vidimazione e annotazioni

I formulari di identificazione devono essere:

  • numerati e vidimati dalle Camere di Commercio, dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente alla compilazione del frontespizio. La norma attribuisce validità altresì alla vidimazione dei formulari effettuata dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti, qualora tali enti decidano di effettuarla (la vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria);
  • annotati sul registro IVA-acquisti (l’art. 4, comma 2, del DM 145/98 precisa che, prima dell’utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi).

Emissione del formulario

E’ necessario emettere un formulario:

  • per ogni tipologia di rifiuto trasportato;
  • per ogni produttore/detentore;
  • per ogni impianto di destinazione finale;
  • per ogni punto di prelievo.

Ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere:

  • datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti;
  • controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia del formulario resta al produttore/detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore.
Di queste due copie, una resta al trasportatore e l’altra viene inviata dal trasportatore al produttore/detentore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere.
In caso di mancata ricezione della quarta copia del formulario nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell’ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell’esclusione della responsabilità.

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto; da esso devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

  • dati identificativi del produttore e del detentore;
  • dati identificativi del trasportatore;
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  • modalità di trasporto, data e percorso dell’instradamento;
  • dati identificativi del destinatario;
  • tipologia di impianto di destinazione.

Da chi deve essere emesso il formulario?
Il formulario può essere indifferentemente emesso:

  • dal produttore/detentore del rifiuto da trasportare;
  • dal trasportatore che esegue il trasporto.

All’art. 193 comma 2 del D.lgs. 152/06 si evince che il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Quindi la responsabilità di quanto è scritto nel formulario è del produttore/detentore.

La responsabilità del produttore

Sancita dall’ art. 188 comma 3 del D.lgs. 152/2006, è esclusa a condizione che il produttore/detentore:

  • conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;
  • riceva la quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
  • in alternativa alla quarta copia del formulario il produttore deve provvedere ad inviare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

La responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Formulario e registro

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti; a tal fine:

  • gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza alla registrazione di scarico effettuata dal mittente produttore/detentore;
  • il numero progressivo della registrazione effettuata sul registro di carico e scarico deve essere riportato sulla copia del formulario che resta in possesso di ciascun attore presente sul formulario;
  • per i soggetti che non hanno obbligo di registro, l’esonero dovrà risultare sul formulario da specifica indicazione riportata nell’apposito spazio – Annotazioni
    (Circolare Ministero ambiente del 4 agosto 1998, parte 1 lett. l).

Conservazione del formulario

L’art. 193, comma 2 del D.lgs. 152/2006 dispone che le copie del formulario siano conservate per cinque anni.

E’ possibile inviare la quarta copia del formulario tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e conservarla digitalmente?
Recentemente il Ministero dell’Ambiente rispondendo ad un’Impresa, con nota del luglio 2017, ha dato parere positivo all’invio a mezzo PEC e firma digitale della quarta copia dei formulari al produttore in sostituzione
dell’originale cartaceo.
In dettaglio la procedura standardizzata di invio e conservazione della quarta copia proposta dall’Impresa e accreditata dal ministero risulta così articolata, l’originale cartaceo (quarta copia):
– viene acquisito a mezzo scanner ottico in formato PDF/A
– firmato elettronicamente cosi come richiesto dall’art.3 del D.M 23/01/2004 senza marca temporale
– inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto
– archiviato elettronicamente con idoneo software certificato.
L’originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.
Con tale nota il Ministero ritiene ammissibile procedura di trasmissione, conservazione e archiviazione in quanto conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) con la raccomandazione di porre particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica sugli originali cartacei.
Nota Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del luglio 2017

Come si procede di fronte alla perdita o smarrimento del formulario?
E’ opportuno fare una denuncia di perdita o smarrimento ai Carabinieri e conservarla con altra documentazione relativa ai rifiuti (per esempio: registro), questo in quanto non è presente il documento (FIR) originale.
Sarà poi possibile richiedere una copia del FIR agli altri soggetti (trasportatori, impianto, ..) e comunque predisporre la dichiarazione MUD sulla base della documentazione ricostruita.

Sanzioni

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all’articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.